STATUTO
Articolo 1. Costituzione, Sede e Durata.
1. È costituita l'organizzazione di volontariato “PIETRA E SCALPELLINI DI CASTELLAVAZZO”, di seguito chiamata Associazione.
2. l’Associazione ha sede a Castellavazzo (BL) in via Roma n. 16. Il cambiamento della sede non richiede la modifica dello statuto.
3. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 2. Statuto.
1. L’Associazione “Pietra e Scalpellini di Castellavazzo” è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 266/1991, delle leggi regionali di attuazione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro (ONLUS).
Articolo 3. Modifiche allo Statuto.
1. Per la modifica del presente Statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 4. Oggetto e scopo.
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nel campo della tutela dell’ambiente e dei beni culturali.
Per raggiungere i propri obiettivi, l’associazione opera per:
- il recupero, la salvaguardia, la testimonianza, la divulgazione del millenario patrimonio storico e sociale del mondo della pietra e degli scalpellini sviluppatosi nel territorio di Castellavazzo e ovunque abbiano operato i suoi scalpellini e cavatori;
- la ricerca di reperti e testimonianze documentali di ogni tipo atti ad illuminare e far conoscere il valore naturale delle pietre, le sue caratteristiche, il suo essere patrimonio della terra e dell’uomo che l’ha lavorata, utilizzata, impiegata in manufatti e realizzazioni architettoniche che permangono tra i segni più duraturi del suo cammino e della sua storia;
- il recupero di antiche cave e siti di lavoro con finalità dimostrative e per promuovere un rinnovato interesse alla lavorazione della pietra (istituzione di corsi di apprendistato);
- proporsi come centro di raccolta e salvaguardia di reperti, oggetti e documenti significativi a rischio di dispersione o distruzione;
- contribuire, consultivamente e propositivamente, al recupero conservativo del paese salvaguardandone l’antica identità, coniugandola con le nuove vitalità progettuali ed esigenze abitative;
- fungere da referente culturale, consultivo e, ove possibile, di aiuto concreto agli abitanti di Castellavazzo sensibili alla tradizione del proprio antico paese e lavoro;
- la costituzione di un CENTRO DI DOCUMENTAZIONE (MUSEO-ESPOSIZIONE PERMANENTE) scientificamente concepito e strutturato, tale da costituire fonte di documentazione, consultazione e conoscenza per appassionati e studiosi; il CENTRO DI DOCUMENTAZIONE non necessariamente deve limitarsi all’ambito locale ma, qualora si rendano accessibili adeguate collaborazioni, sostegni finanziari e scientifici, acquisire la dimensione ed il ruolo di Centro regionale;
- la realizzazione di iniziative editoriali, espositive, la partecipazione ad iniziative culturali nel territorio ed altrove, favorire consultazioni di studiosi e convegni di studio.
2. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle istituzionali, poiché integrative delle stesse.
Articolo 5. I Soci.
1. Sono Soci Ordinari dell’Associazione tutti i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che, facendone espressa richiesta, vedano la propria domanda accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio direttivo, con voto unanime, può nominare Soci Onorari persone che siano particolarmente rese benemerite nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi scopi, direttamente o indirettamente.
3. La domanda scritta dovrà contenere la complete generalità del richiedente. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio. In ogni caso, il diniego dovrà essere motivato e potrà essere causa della mancata ammissione dell’aspirante socio.
4. Il richiedente acquisirà la qualifica di socio al momento del rilascio della tessera sociale (oppure al momento della iscrizione nel Libro dei soci).
Articolo 6. Adesione dei Soci.
1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
2. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dell’eventuale Regolamento, per l’approvazione del bilancio e per la nomina degli organi elettivi.
3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
4. I soci si impegnano per il raggiungimento degli scopi statutari, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o Assemblea.
5. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 7. Perdita della qualità di Socio.
1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione.
2. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione.
3. L’aderente all’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può esserne escluso su delibera del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall’assemblea.
4. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
5. La notifica scritta del provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni che hanno indotto l’organo competente a deliberare l’esclusione.
6. Nel caso che l’escluso non ne condivida le ragioni, egli può adire al Comitato dei Garanti di cui all’articolo 15 del presente Statuto. In tal caso, l’efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del Comitato stesso.
7. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
8. Gli aderenti che non avranno effettuato il versamento della quota entro la data indicata dall’Assemblea si considerano decaduti.
Articolo 8. Gli organi.
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) il Comitato dei Garanti.
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
Articolo 9. L’Assemblea dei soci.
1. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L’Assemblea, convocata mediante avviso scritto, si riunisce almeno una volta nell’anno solare e delibera a maggioranza dei presenti. L’avviso di convocazione dovrà pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
3. La convocazione dell’assemblea deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
4. L’Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
Articolo 10. Validità delle Assemblee.
1. L’assemblea straordinaria, convocata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno otto giorni prima della riunione, modifica lo statuto dell’associazione con le maggioranze di cui all’articolo 3 del presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con le maggioranze di cui all’articolo 24 del presente statuto.
2. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
3. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
5. Delle riunioni dell’assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Amministratore.
6. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Articolo 11. Oggetto delle delibere assembleari.
1. L’Assemblea:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Garanti;
b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
c) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
d) approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) delibera sulle modifiche al presente statuto;
f) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 12. il Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea; esso dura in carica due anni.
2. Spetta al Consiglio Direttivo:
- nominare al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- assegnare incarichi specifici ai singoli soci;
- gestire e curare le attività dell’Associazione;
- fissare annualmente l’entità delle quote associative;
- decidere, con delibera motivata, sull’ammissione di nuovi soci;
- deliberare, in caso di gravi motivi, in merito all’esclusione dei soci;
- convocare l’Assemblea, per propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Soci.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Articolo 13. Il Presidente e il Vicepresidente.
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.
È revocabile dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione presso i terzi e in giudizio.
3. il Presidente:
- presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- è responsabile dell’attuazione delle decisioni assunte dagli organi dell’Associazione;
- presenta annualmente all’Assemblea la relazione del Consiglio Direttivo e del Segretario-Amministratore;
- nomina il Segretario-Amministratore;
- riferisce, su richiesta, al Comitato dei Garanti circa l’andamento e le iniziative dell’Associazione.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 14. Il Segretario-Amministratore.
1. Il Segretario-Amministratore è nominato dal Presidente, che può rimuoverlo in qualsiasi momento.
2. Il Segretario-Amministratore coadiuva il Consiglio Direttivo
nell’esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.
3. Al Segretario-Amministratore spetta inoltre:
- curare e sorvegliare sull’attività finanziaria e patrimoniale dell’Associazione;
- presentare annualmente al Presidente una propria relazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
- riferire, su richiesta, al Presidente circa l’andamento economico?finanziario dell’Associazione.
4. Per l’espletamento dei suoi incarichi può ricevere dal Presidente la delega alla firma di atti e documenti. Egli può, inoltre, avvalersi della collaborazione di altri soggetti specificamente individuati ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15. Il Comitato dei Garanti.
1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre soci, non membri del Consiglio Direttivo, nominati dall’Assemblea.
2. Il Comitato dei Garanti è validamente costituito con la presenza di tutti i membri che lo compongono.
3. Spetta al Comitato dei Garanti:
- sorvegliare sul rispetto dello Statuto e degli scopi sociali;
- suggerire al Presidente e al Consiglio Direttivo la soppressione o la sospensione di iniziative che giudichi non conformi agli scopi e allo spirito dell’Associazione;
- giudicare sui ricorsi promossi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo in ordine all’ammissione e all’espulsione dei Soci.
Articolo 16. Risorse economiche.
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) tesseramento e contributi volontari degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività artistiche e ricreative marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.
Articolo 17. I beni
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede sociale sono elencati nell’inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile dagli aderenti.
Articolo 18. Divieto di distribuzione degli utili.
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 19. Proventi derivanti da attività marginali.
1. I proventi derivanti da attività artistiche e ricreative marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e con i principi della L. 266/91.
Articolo 20. Bilancio.
1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
3. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Articolo 21. Responsabilità ed assicurazione.
1. Gli aderenti all’Organizzazione sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
3. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
Articolo 22. Convenzioni.
1. L’associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’associazione.
Articolo 23. Dipendenti e collaboratori.
1. L’associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 266/91. I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge.
Articolo 24. Scioglimento.
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo disposizioni diverse previste dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti in regola con il tesseramento.
Articolo 25. Legge applicabile.
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Castellavazzo, 19 luglio 2008